Vista la legge 3
maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e, in particolare, l’articolo
4; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n.
662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e
78; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli
14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile
2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno
2004; Visto il Regolamento recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n.
201; Considerata la necessità di apportare
modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto
Regolamento; Vista la legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio
2007; Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta
del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno
2007
ADOTTA
il
seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124.
ARTICOLO 1 (Disponibilità di
posti e tipologia di supplenze)
- Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3
maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi
in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai
posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni
organiche provinciali, personale soprannumerario in
utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di
ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e
posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per
tutto l’anno scolastico.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche per la copertura di cattedre e posti
d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno
scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano
a costituire cattedre o posti orario.
- supplenze temporanee per ogni altra necessità di
supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto
specificato all’articolo 7.
- Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di
cui all’articolo 2.
- Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie
di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.
- Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4
dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001,
n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli
interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella
scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di
24 ore settimanali.
- In caso di esaurimento delle graduatorie di cui
all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti
interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino
al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai
dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la
disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di
circolo e di istituto.
- Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge
20 agosto 2001, n. 333, l’individuazione del destinatario
della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione
scolastica territorialmente competente nel caso di
utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal
dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle
graduatorie di circolo e di istituto.
- Il conferimento delle supplenze si attua mediante la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente
interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno
dell’assunzione in servizio e termine:
- per le supplenze annuali il 31 agosto;
- per le supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche, il giorno annualmente
indicato dal relativo calendario scolastico quale termine
delle attività didattiche;
- per le supplenze temporanee l’ultimo
giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
- I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti, in nessun caso, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
ARTICOLO 2 (Graduatorie ad
esaurimento)
- Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si
utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo
1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.
296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel
regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000,
n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo
vigenti.
- Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento
può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un
biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per
l’assunzione a tempo indeterminato.
- Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di
due province sono conferite supplenze soltanto nella
provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
- Nei confronti del personale che sia già di ruolo per
altro grado di scuola o altra classe di concorso la
supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato
che l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento è
finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la
decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche
ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
- Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai
fini dell’attribuzione delle supplenze non vengono presi in
considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non
siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.
ARTICOLO 3 (Conferimento delle
supplenze a livello provinciale)
- Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle
lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze
annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche sono disposte annualmente assicurando
preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito
informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
- del quadro definito ed esaustivo delle
disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
- del calendario delle
convocazioni.
Nel corso delle attività di
attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene
pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo
reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
- Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante
l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione
gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti
alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di
specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto
pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di
accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in
questione . Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli
aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non
si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra
specificate.
- I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti
forniti del prescritto titolo di specializzazione con
priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su
posti o cattedre comuni.
- Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma
5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da
parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta
di assunzione rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto
di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione
di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano
tuttora titolo al completamento d’orario secondo le
disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se
del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei
riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati
oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano
rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più
titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità
sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
- Durante il periodo occorrente per il completamento delle
operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei
relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di
assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle
attività didattiche per l’accettazione successiva di
supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
ARTICOLO 4 (Completamento di
orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello
stesso anno scolastico)
- L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di
posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei
casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in
conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo
parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in
relazione alle utili posizioni occupate nelle varie
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia,
fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di
insegnamento previsto per il corrispondente personale di
ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il
frazionamento orario delle relative disponibilità,
salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento
nella classe e nelle attività di sostegno.
- Nel predetto limite orario il completamento è
conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato
da svolgere in contemporaneità esclusivamente per
insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i
quali risulti omogenea la prestazione dell'orario
obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente
personale di ruolo. Per il personale docente della scuola
secondaria il completamento dell’orario di cattedra può
realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo
che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla
medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a
diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di
massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo
presente il criterio della facile raggiungibilità. Il
completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni
predette, anche tra scuole statali e non statali con
rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
- Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti
di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le
varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle
scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno
scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
ARTICOLO 5 (Graduatorie di
circolo e di istituto)
- Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle
supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base
delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite
graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di
posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al
comma 3.
- I titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai
corrispondenti posti di ruolo.
- Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una
graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare
nell’ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il
medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la
graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia:
comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione
o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la
graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia:
comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l’accesso all’insegnamento richiesto.
- Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la
graduazione derivante dall’automatica trasposizione
dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con
cui figurano nella corrispondente graduatoria ad
esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi
nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di
valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad
esaurimento di III fascia.
Gli aspiranti inclusi nella
III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione
dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A).
Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di
strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite
Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico
Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente
scolastico di una scuola media, ove sia presente
l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di
Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un
Docente titolare di strumento musicale nella scuola media
per strumento diverso da quello cui si riferisce la
graduatoria La Commissione è nominata dal competente
Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale
- Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale
correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti
graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito
di ciascuna fase di aggiornamento delle predette
graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno
validità biennale.
- L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in
cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una
sola provincia fino a un massimo complessivo di 20
istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda
la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di
cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni
relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola
dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10
istituzioni.
Nell’ambito del numero delle istituzioni
sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole
dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo
di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui
dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze
brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di
interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi
di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole
interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto
della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima,
seconda e terza fascia che hanno fornito tale
disponibilità. Le modalità di interpello, accettazione e
presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee
vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o
richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto
delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata
del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno
prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero della
posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno
essere, indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di
domanda.
- Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento di due province, la provincia di inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella
prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3.
- Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno
facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa
da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di
lavoro in due diverse province.
- Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è
ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla
valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo della
scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel
termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria
diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì,
definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
ARTICOLO 6 (elenchi di
sostegno)
- Per le disponibilità di posti per le attività didattiche
di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici,
della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per
tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di
sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in
possesso del titolo valido per l’insegnamento di materie
comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per
l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi
secondo la medesima articolazione in fasce di cui al
precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di
secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna
delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i
relativi insegnamenti.
Gli aspiranti sono inclusi negli
elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria con la medesima posizione di fascia e
correlato punteggio con cui risultano inclusi nella
rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi
nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla
migliore collocazione di fascia con cui figurano in una
qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio
correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi
nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado
in base alla migliore collocazione di fascia e correlato
punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima
area disciplinare.
- Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni
ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi
elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad
aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative
supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente
definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti
inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque
in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche
se conseguito successivamente ai termini previsti per
l’inclusione negli elenchi medesimi.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, l’esaurimento
dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba
disporsi la nomina, individuata secondo la normativa
vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre
aree disciplinari.
ARTICOLO 7 (Supplenze conferite
utilizzando le graduatorie di circolo e di
istituto).
- Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1,
dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione
alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
- supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche per posti che non sia stato possibile
coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento;
- supplenze temporanee per la sostituzione del personale
temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi
disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di
ciascun anno.
- Le graduatorie di circolo e di istituto, in base
all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano
indicazioni che, al momento della loro consultazione da
parte della scuola interessata, evidenziano la situazione
aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero
di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella
graduatoria medesima, in modo che siano interpellati
esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle
disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle
condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del
completamento di orario, la tipologia di supplenza
offerta.
Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento
dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della
procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano
al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso
della stipula del contratto e dell’assunzione in servizio
del supplente.
- Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di
prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei
docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico
provvede al conferimento delle relative supplenze
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta
limitatamente alla durata effettiva delle supplenze
medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10
della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
- Per ragioni di continuità didattica, ove al primo
periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da
giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero
da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente
contratto.
- Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del
titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di
sospensione delle lezioni si procede alla conferma del
supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto
decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la
ripresa delle lezioni.
- Per la sostituzione del personale docente con orario
d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola
procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
- Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di
supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a
scorrimento prioritario assoluto della rispettiva
graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima,
seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita
disponibilità all’accettazione di tale tipologia di
supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente
articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza
del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o
conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto
con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di
ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si
procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale
scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di
assenza ecceda tale limite.
- Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i
cui titolari provvedono all’insegnamento di una lingua
straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per
esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola
primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e
hanno superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai
candidati che hanno superato la medesima prova nelle
sessioni riservate di esami per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria, agli
aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della
formazione primaria, in relazione agli esami di lingua
straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che,
inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano
anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento della
lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero
di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli
vengono attribuite le supplenze secondo l’ordine di
posizione da essi occupato nella relativa graduatoria
scolastica.
- Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e
di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento
della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti
della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe
le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
- Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di
istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro
il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di
riferimento e deve essere completata entro il successivo 31
agosto.
ARTICOLO 8 (Effetti del mancato
perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro)
- Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo
determinato comporta i seguenti effetti relativamente a
tutto l’anno scolastico in corso:
- Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad
esaurimento:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o
l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle
graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo
l’accettazione, attuatasi anche mediante la
presentazione preventiva di delega, comporta la perdita
della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla
base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di
circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di
circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
- Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di
circolo e di istituto:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua
proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima
scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti
totalmente inoccupati al momento dell’offerta di
supplenza, la collocazione in coda alla relativa
graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo
l’accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in
tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative
graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto, per
tutte le graduatorie di insegnamento.
- Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola
dell’infanzia e primaria:
- la mancata accettazione di una proposta di
assunzione formulata secondo le specifiche modalità
stabilite con apposito provvedimento ministeriale
comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente
alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che
devono essere interpellati con priorità per tali
tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma
7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che
abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale
tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello,
risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o
non aver già fornito accettazione per altra proposta di
assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati
aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non
dà luogo ad alcuna sanzione.
- la mancata assunzione in servizio dopo
l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al
precedente punto b/2;
- l’abbandono della supplenza comporta la medesima
sanzione di cui al punto b/3.
- Il personale che non sia già in servizio per supplenze
di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà,
nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di
aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di
lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine
delle lezioni od oltre.
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla
base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di
lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita
sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
- Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono
revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano
dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva
documentazione da far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9 (Disposizioni finali e
di rinvio)
- I termini e le modalità organizzative per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto, per la formazione delle
graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari
delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per
l’attuazione delle relative procedure informatizzate.
- Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle
graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1°
settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto
il 65° anno di età.
- Nei casi in cui è previsto l’accesso all’insegnamento di
cittadini comunitari in possesso di titolo di studio
rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto
altresì il requisito dell’accertamento della competenza
linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti
impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio
2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia.
- Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche
con riguardo all’onere di documentazione a carico degli
aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e
snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di
idoneità all’impiego deve essere prodotta una sola volta nel
periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione
dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro.
- Le disposizioni di cui al presente regolamento si
applicano anche al personale educativo.
- Per quanto non specificamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni legislative e
contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a
tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
IL MINISTRO f.to Giuseppe FIORONI
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